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Quorum e maggioranze assembleari ex art. 1136 c.c.

Aggiornata al 20 maggio 2026 · Tempo di lettura: 9 min

L'articolo 1136 del Codice civile disciplina i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea condominiale. È la norma più consultata dagli amministratori perché determina se una delibera è valida o impugnabile. Vediamo nel dettaglio quorum, maggioranze e casi particolari.

Quorum costitutivo vs quorum deliberativo

  • Quorum costitutivo: numero minimo di partecipanti necessario perché l'assemblea sia validamente costituita
  • Quorum deliberativo: maggioranza necessaria perché una specifica delibera sia approvata

Quorum costitutivo

Prima convocazione

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione:

  • della maggioranza dei condomini (cioè più della metà delle persone, in teste)
  • che rappresentino almeno 2/3 del valore dell'edificio (cioè almeno 667 millesimi)

Seconda convocazione

L'assemblea in seconda convocazione (che deve tenersi non oltre 10 giorni dalla prima) è validamente costituita con la partecipazione:

  • di 1/3 dei condomini
  • che rappresentino almeno 1/3 del valore (cioè almeno 334 millesimi)
Nota: il quorum costitutivo si calcola sui condomini convocati, non sul totale. Se un condomino non viene convocato regolarmente, il quorum va ricalcolato.

Quorum deliberativo — Tabella completa

Maggioranza ordinaria (art. 1136 c.2 c.c.)

Requisito: maggioranza dei presenti + almeno 500 millesimi

Si applica a:

  • Approvazione rendiconto consuntivo (art. 1130-bis)
  • Approvazione preventivo e relativo riparto rate
  • Nomina, conferma e revoca amministratore (con compenso)
  • Compenso amministratore
  • Liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
  • Provvedimenti di interesse del condominio non rientranti in altre categorie

Maggioranza qualificata (art. 1136 c.4 c.c.)

Requisito: maggioranza dei presenti + almeno 500 millesimi (uguale all'ordinaria, ma con OdG specifico richiesto)

Si applica a:

  • Lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità
  • Innovazioni "ordinarie" (es. videocitofono, ascensore se assente)
  • Acquisto e vendita di beni mobili del condominio

Innovazioni gravose (art. 1136 c.5 c.c.)

Requisito: maggioranza dei partecipanti + almeno 667 millesimi

Si applica a:

  • Innovazioni che rendono parti comuni inservibili all'uso o godimento di anche un solo condomino
  • Innovazioni voluttuarie (decorative non funzionali)

Sopraelevazione (art. 1127 c.c.)

Requisito: unanimità dei condomini

Si applica a: realizzazione di nuovo piano sopra l'esistente

Modifica destinazione d'uso parti comuni (art. 1117-ter c.c.)

Requisito: maggioranza dei partecipanti + almeno 800 millesimi

Casi particolari del 2025-2026

Superbonus residuo e bonus 75%

Le delibere sui lavori in superbonus residuo (per pratiche già avviate) richiedono maggioranza dei presenti + 333 millesimi (regime semplificato ex art. 119 DL 34/2020).

Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici

Per l'installazione di colonnine di ricarica sulle parti comuni: maggioranza dei presenti + 500 millesimi (art. 1120 c.2 n.2 c.c.).

Eliminazione barriere architettoniche

Per gli interventi a favore dei portatori di handicap: maggioranza dei presenti + 500 millesimi, ma se la maggioranza non si raggiunge, il singolo condomino può eseguire l'opera a proprie spese (art. 1120 c.2 n.2 c.c. + L. 13/89).

Assemblea telematica

Per deliberare sulla modalità telematica delle assemblee: maggioranza dei presenti + 500 millesimi. La modifica del regolamento per consentire stabilmente l'assemblea online richiede unanimità (se regolamento contrattuale) o maggioranza qualificata (se regolamento assembleare).

Come si calcolano le maggioranze

Numerica (teste)

Si contano i condomini presenti, fisicamente o per delega. Un condomino con più unità conta come una sola testa per la maggioranza numerica.

Millesimale (valore)

Si sommano i millesimi rappresentati. Un condomino con più unità somma i millesimi di tutte le sue unità.

Astenuti

Gli astenuti partecipano al quorum costitutivo ma non al deliberativo. Vengono esclusi dal calcolo della maggioranza.

Esempi pratici

Esempio 1 — Approvazione rendiconto
Condominio con 24 condomini, 1000 millesimi. Presenti 14 condomini per 720 millesimi (prima convocazione valida).
Voto sul rendiconto: 8 favorevoli (450 mill.), 4 contrari (180 mill.), 2 astenuti (90 mill.).
Maggioranza dei presenti: 8/14 = sì (maggioranza). Millesimi favorevoli: 450/1000 = NO (sotto i 500).
Esito: respinto per insufficienza dei millesimi.
Esempio 2 — Innovazione voluttuaria (es. fontana decorativa)
Stesso condominio. Voto: 11 favorevoli (590 mill.), 3 contrari (130 mill.).
Maggioranza partecipanti: 11/14 = sì. Millesimi: 590/1000 = NO (sotto i 667).
Esito: respinto. Le innovazioni gravose richiedono 667 millesimi.

Come MyCondominio calcola i quorum

Il modulo Scadenze e assemblee calcola in tempo reale durante l'assemblea:

  • Quorum costitutivo (verifica prima/seconda convocazione)
  • Per ogni delibera in votazione: maggioranza richiesta in base alla materia
  • Conteggio voti per teste e millesimi
  • Esclusione automatica degli astenuti dal deliberativo
  • Verifica delle deleghe nei limiti ex art. 67 disp. att. c.c.
  • Dichiarazione automatica di approvazione o respingimento

Niente più errori di calcolo, niente più contestazioni sui millesimi.

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