Quorum e maggioranze assembleari ex art. 1136 c.c.
Aggiornata al 20 maggio 2026 · Tempo di lettura: 9 min
L'articolo 1136 del Codice civile disciplina i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea condominiale. È la norma più consultata dagli amministratori perché determina se una delibera è valida o impugnabile. Vediamo nel dettaglio quorum, maggioranze e casi particolari.
Quorum costitutivo vs quorum deliberativo
- Quorum costitutivo: numero minimo di partecipanti necessario perché l'assemblea sia validamente costituita
- Quorum deliberativo: maggioranza necessaria perché una specifica delibera sia approvata
Quorum costitutivo
Prima convocazione
L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione:
- della maggioranza dei condomini (cioè più della metà delle persone, in teste)
- che rappresentino almeno 2/3 del valore dell'edificio (cioè almeno 667 millesimi)
Seconda convocazione
L'assemblea in seconda convocazione (che deve tenersi non oltre 10 giorni dalla prima) è validamente costituita con la partecipazione:
- di 1/3 dei condomini
- che rappresentino almeno 1/3 del valore (cioè almeno 334 millesimi)
Quorum deliberativo — Tabella completa
Maggioranza ordinaria (art. 1136 c.2 c.c.)
Requisito: maggioranza dei presenti + almeno 500 millesimi
Si applica a:
- Approvazione rendiconto consuntivo (art. 1130-bis)
- Approvazione preventivo e relativo riparto rate
- Nomina, conferma e revoca amministratore (con compenso)
- Compenso amministratore
- Liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
- Provvedimenti di interesse del condominio non rientranti in altre categorie
Maggioranza qualificata (art. 1136 c.4 c.c.)
Requisito: maggioranza dei presenti + almeno 500 millesimi (uguale all'ordinaria, ma con OdG specifico richiesto)
Si applica a:
- Lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità
- Innovazioni "ordinarie" (es. videocitofono, ascensore se assente)
- Acquisto e vendita di beni mobili del condominio
Innovazioni gravose (art. 1136 c.5 c.c.)
Requisito: maggioranza dei partecipanti + almeno 667 millesimi
Si applica a:
- Innovazioni che rendono parti comuni inservibili all'uso o godimento di anche un solo condomino
- Innovazioni voluttuarie (decorative non funzionali)
Sopraelevazione (art. 1127 c.c.)
Requisito: unanimità dei condomini
Si applica a: realizzazione di nuovo piano sopra l'esistente
Modifica destinazione d'uso parti comuni (art. 1117-ter c.c.)
Requisito: maggioranza dei partecipanti + almeno 800 millesimi
Casi particolari del 2025-2026
Superbonus residuo e bonus 75%
Le delibere sui lavori in superbonus residuo (per pratiche già avviate) richiedono maggioranza dei presenti + 333 millesimi (regime semplificato ex art. 119 DL 34/2020).
Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici
Per l'installazione di colonnine di ricarica sulle parti comuni: maggioranza dei presenti + 500 millesimi (art. 1120 c.2 n.2 c.c.).
Eliminazione barriere architettoniche
Per gli interventi a favore dei portatori di handicap: maggioranza dei presenti + 500 millesimi, ma se la maggioranza non si raggiunge, il singolo condomino può eseguire l'opera a proprie spese (art. 1120 c.2 n.2 c.c. + L. 13/89).
Assemblea telematica
Per deliberare sulla modalità telematica delle assemblee: maggioranza dei presenti + 500 millesimi. La modifica del regolamento per consentire stabilmente l'assemblea online richiede unanimità (se regolamento contrattuale) o maggioranza qualificata (se regolamento assembleare).
Come si calcolano le maggioranze
Numerica (teste)
Si contano i condomini presenti, fisicamente o per delega. Un condomino con più unità conta come una sola testa per la maggioranza numerica.
Millesimale (valore)
Si sommano i millesimi rappresentati. Un condomino con più unità somma i millesimi di tutte le sue unità.
Astenuti
Gli astenuti partecipano al quorum costitutivo ma non al deliberativo. Vengono esclusi dal calcolo della maggioranza.
Esempi pratici
Condominio con 24 condomini, 1000 millesimi. Presenti 14 condomini per 720 millesimi (prima convocazione valida).
Voto sul rendiconto: 8 favorevoli (450 mill.), 4 contrari (180 mill.), 2 astenuti (90 mill.).
Maggioranza dei presenti: 8/14 = sì (maggioranza). Millesimi favorevoli: 450/1000 = NO (sotto i 500).
Esito: respinto per insufficienza dei millesimi.
Stesso condominio. Voto: 11 favorevoli (590 mill.), 3 contrari (130 mill.).
Maggioranza partecipanti: 11/14 = sì. Millesimi: 590/1000 = NO (sotto i 667).
Esito: respinto. Le innovazioni gravose richiedono 667 millesimi.
Come MyCondominio calcola i quorum
Il modulo Scadenze e assemblee calcola in tempo reale durante l'assemblea:
- Quorum costitutivo (verifica prima/seconda convocazione)
- Per ogni delibera in votazione: maggioranza richiesta in base alla materia
- Conteggio voti per teste e millesimi
- Esclusione automatica degli astenuti dal deliberativo
- Verifica delle deleghe nei limiti ex art. 67 disp. att. c.c.
- Dichiarazione automatica di approvazione o respingimento
Niente più errori di calcolo, niente più contestazioni sui millesimi.
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